Smaltimento – Obblighi di legge
I toner esausti e le cartucce inkjet esaurite, sono considerate un rifiuto speciale e per legge devono essere smaltite secondo le procedure definite dalla normativa vigente, indicata nel D.Lgs 152/06 ex D.Lgs 22/97 (Decreto Ronchi) e successive modifiche, diventato in tempi recenti il Testo Unico Ambientale, T.U.A.
Il toner è una polvere finissima contenente generalmente particelle di carbone, ossidi di ferro e resina ed è utilizzato nelle stampanti, nelle fotocopiatrici e nei fax. La polvere è contenuta da un involucro di plastica che è parte integrante del consumabile stesso. Toner e cartucce possono contenere diversi tipi di polvere, il toner esaurito e le cartucce possono essere considerate un rifiuto speciale pericoloso o un rifiuto speciale non pericoloso. Questa differenza determina degli obblighi di legge e delle modalità di smaltimento diverse.
IL SERIZIO E’ SOSPESO FINO A DATA DA DESTINARSI: info@cartuccetorino.it
RIFIUTO SPECIALE: PERICOLOSO O NON PERICOLOSO
Per determinare la tipologia di rifiuto speciale è necessario consultare la scheda tecnica del prodotto. Quest’ultima certifica l’eventuale presenza o assenza di sostanze pericolose. Queste informazioni possono essere richieste direttamente al produttore o al fornitore dei consumabili. La normativa vigente ed in particolare l’elenco dei rifiuti, allegato D alla parte IV del Testo Unico Ambientale, definisce due diversi codici CER attribuibili alle diverse tipologie di toner esausto:
- 08 03 17* toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
La gestione e la responsabilità dei rifiuti speciali ricade sul produttore degli stessi.
Rifiuti Speciali Non Pericolosi: non c’è nessun obbligo di iscrizione al SISTRI (il sistema informatico per il tracciamento dei rifiuti istituito dal Ministero per l’Ambiente, per tutti i dettagli leggere qui). Il toner esausto e le cartucce esaurite devono essere conservati in appositi contenitori (ecobox o simili), che non devono contenere altri tipi di rifiuti. Questi depositi devono dunque essere monosoggettivi, ovvero unici per ciascuna azienda. Non è possibile per diverse imprese che esercitano la propria attività nello stesso luogo, usare lo stesso deposito temporaneo.
Almeno una volta all’anno i rifiuti speciali devono essere consegnati ad un’azienda specializzata per lo smaltimento o il recupero di questi materiali. I costi sono a carico del produttore dei rifiuti speciali.
Rifiuti Speciali Pericolosi: è obbligatorio iscriversi al SISTRI e seguire tutti gli obblighi burocratici e normativi previsti. È necessario allestire un deposito temporaneo con accesso limitato solo al personale autorizzato.
E’ consigliabile, ove possibile, valutare l’utilizzo di toner diversi per semplificare le procedure operative e burocratiche di smaltimento.
DOCUMENTAZIONE RIFIUTI SPECIALI
La gestione dei rifiuti speciali prevede la compilazione di un’apposita documentazione disposta dalla normativa vigente, che identifica ed accompagna il rifiuto durante tutte le fasi di trattamento. Questo iter risulta obbligatorio.
I toner e le cartucce raccolte nel deposito temporaneo devono essere registrate entro 10 giorni, nel registri di scarico e carico.
I consumabili devono essere consegnati all’azienda specializzata nello smaltimento o recupero, che rilascerà un formulario di certifica del passaggio. E’ consigliato controllare che sul formulario il rifiuto speciale sia contrassegnato con il codice CER non pericoloso, 08 03 18.
Se il produttore dei rifiuti è un’azienda che produce rifiuti speciali, è necessario anche presentare entro il 30 aprile di ogni anno il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, il M.U.D., relativo all’anno precedente.
Per un approfondimento sulle caratteristiche dei singoli documenti, consultare l’apposita sezione dedicata alla modulistica.
SANZIONI
I rifiuti speciali non si possono buttare in un normale cassonetto o trattarli come spazzatura ordinaria, ma devono seguire le regole di smaltimento definite della normativa vigente, sopra indicate.
In caso di mancato rispetto delle corrette procedure, l’azienda produttrice o il professionista verrà sottoposto a sanzioni amministrative a carattere pecuniario che possono arrivare a 15.500,00 € per i rifiuti speciali non pericolosi.
Per approfondire nel dettaglio l’argomento consultare l’apposita sezione dedicata alle sanzioni.